Statuto

Art. 1. - E' costituita l'Associazione denominata “La voce della luna”.

“La voce della luna” è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
L’Associazione ha sede legale in Alessandria, Via Rettoria 66.
Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
L'organo amministrativo potrà individuare recapiti e sedi operative.

Art. 2. - L'Associazione “La voce della luna” persegue i seguenti scopi:

- diffondere la cultura (cinematografica, letteraria, filosofica ed artistica) nel mondo giovanile e in quello adulto;

- ampliare la conoscenza della cultura cinematografica, letteraria, filosofica ed artistica, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;

- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo cinematografico, affinché siano messi in condizione di veicolare l'importanza e la bellezza del cinema come arte e formidabile strumento di indagine sociale;

- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

Art. 3. - L'Associazione “La voce della luna”, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: gruppi di lettura, presentazione di libri, convegni, conferenze, dibattiti, seminari di argomento cinematografico, filosofico e letterario, rassegne di cineforum, cicli di incontri a tema;

- attività di formazione: corsi di educazione all’immagine e al linguaggio cinematografico per studenti, educatori, insegnanti, operatori sociali; istituzione di gruppi di studio e di ricerca in ambito letterario, filosofico, artistico.

Art. 4. - L'Associazione “La voce della luna” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
In particolare, viene favorita la collaborazione con enti pubblici, privati e con tutte quelle realtà associative che mostrino affinità con gli obiettivi dell’Associazione, nonché la possibilità di stipulare accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati.
I soci possono essere fondatori, ordinari, straordinari:

- soci fondatori: persone o enti che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione e hanno qualifica permanente di soci, non subordinata ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;

- soci ordinari: persone o enti che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio, impegnandosi a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;

- soci straordinari: persone, enti o istituzioni nominati dall'assemblea che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione. Hanno carattere di perpetuità e sono esonerati dal versamento di quote annuali.
Il numero dei soci effettivi è illimitato.
Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
In base alle disposizioni di legge 675/97 i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati, previo consenso scritto del socio, per le sole finalità dell'Associazione.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.
Eventuali dimissioni volontarie da parte del socio devono essere  comunicate per  iscritto al Presidente dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data di dimissioni.
I soci usciti dall’Associazione, per dimissioni o espulsione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio associativo.

Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, bilanci e registri dell'Associazione.

Art. 8. - Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote associative e contributi dei soci;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- eventuali beni, immobili e mobili, pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
- ogni altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Collegio dei revisori;
- il Collegio dei probiviri;

Art. 11. – L’Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione dell’Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data
prevista.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante diffusione fra i soci del relativo verbale.

Art. 12. – L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivi e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13. – Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni, con decorrenza dal momento della nomina.
Il Consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Del Consiglio direttivo fanno parte: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario.

Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “La voce della luna”. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
- predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al
periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunione deve essere redatto verbale di cui dare diffusione presso la totalità dei soci.

Art. 15. – Il Presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16. – Il Segretario provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, oltre alla conservazione della documentazione relativa.   

Art. 17. – Il Collegio dei revisori è composto da tre soci eletti dall’Assemblea fra le persone ritenute più idonee. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18. – Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20. – Tutte le cariche elettive sono gratuite, hanno durata triennale e possono essere riconfermate. 
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 21. – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigente in materia.